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E’ nulla la notifica degli atti fiscali effettuata al precedente indirizzo del contribuente dopo il 60° giorno dal cambio di residenza, anche se questi non comunica all’ufficio delle imposte l’indirizzo della nuova abitazione. 

Una recente Sentenza di rilievo, che conferma con maggior forza un principio giuridico fortunatamente già noto ed applicato nel nostro ordinamento giuridico, tuttavia con non pochi contrasti giurisprudenziali.

La notifica è una fase essenziale del procedimento amministrativo. Infatti essa rappresenta la fase conclusiva di formazione degli atti impositivi e di regolare instaurazione del contraddittorio. Senza di essa, infatti, il contribuente non può essere in grado di conoscere la pretesa erariale nei propri riguardi e, quindi, di difendersi nel merito, contestando ovvero giustificando le proprie ragioni. Pertanto, ogni atto fiscale è legittimo solo se l’atto medesimo e prima ancora quelli pregressi e ad esso collegati ( atti presupposto ), gli siano stati validamente consegnati. 

A titolo esplicativo, una cartella esattoriale è infatti nulla se non preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento, nell’ipotesi di una pretesa IRPEF; un’iscrizione di ipoteca è contestabile se prima non è stato spedito l’obbligatorio preavviso di iscrizione e, prima ancora di questo, il titolo esecutivo che il Fisco richiede in pagamento per il tramite dell’iscrizione cautelare di natura reale.

Da un lato ai sensi del comma 1 art. 60 d.P.R n. 600/1973 “la notifica non eseguita a mani proprie del contribuente deve essere fatta nel domicilio  fiscale di quest’ultimo, che, in forza del precedente art. 58, secondo comma, per le persone fisiche residenti nel territorio coincide con il Comune nella cui anagrafe sono iscritte.”

Ebbene, a mente dell’art. 58 comma 3 d.P.R 600/1973, la variazione di residenza è opponibile all’Ufficio, senza obbligo di comunicarla, dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui detta variazione si è verificata.

Pertanto, da un lato è previsto l’obbligo per il contribuente di comunicare il trasferimento all’Agenzia delle Entrate. Se non lo fa, le notifiche sono valide anche al vecchio indirizzo, ma pur sempre entro i 60 giorni indicati dalla normativa indicata.

Dopo il 60° giorno dal trasferimento, anche le notifiche degli atti fiscali fatte in assenza della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, devono avvenire al nuovo indirizzo, gravando dunque sul notificante l’onere di previamente accertare e documentare la effettiva residenza “attuale” del contribuente.

La normativa richiamata pertanto riconosce, per comprensibili motivi di interesse pubblico, un lasso di tempo “ragionevole” entro il quale consentire ed onerare l’Ente notificante di accertare la modifica di residenza, così evitando di aggravare eccessivamente la posizione del Fisco e richiedere un eccessivo sforzo di diligenza e di tempestività.
Successivamente ai 60 gg, il ritardo diventa per così dire non scusabile, invalidando l’intera procedura di notificazione.

La Sentenza di Cassazione nr. 5798/2020 cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti tra cui figura quello relativo alla notificazione.

È, pertanto, nulla – scrive la Cassazione nella sentenza in analisi – la notifica alla vecchia residenza anche se il contribuente non ha fornito alcuna comunicazione all’ufficio. Dopo sessanta giorni dalla variazione, infatti, il trasferimento diventa automaticamente opponibile all’erario. E una volta che il destinatario ha cambiato residenza, la notifica non può ritenersi perfezionata neppure se l’atto è consegnato ad un familiare che continua ad abitare al vecchio indirizzo, pur se all’atto della consegna del plico postale il messo notificatore dovesse qualificare, nella relata di notificazione, il familiare firmatario come “convivente”.

Diversa invece l’ipotesi in cui il messo notificatore dovesse, anche se per pura casualità, rinvenire il destinatario nell’immobile di vecchia residenza e consegnargli direttamente a mani l’atto; in tal caso, la nullità od irregolarità di notificazione sarebbe sanata per l’aver raggiunto l’obiettivo normativamente prefissato di giungere a conoscenza del destinatario, seppure in modo erroneo od irrituale. In tal caso infatti la notifica effettuata dal Fisco sarebbe pienamente valida ed efficace.

Avv. Bruno Redivo